Poco più di due mesi a EASA, facciamo il punto della situazione

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Manca sempre meno, ormai poco più di due mesi all’entrata in vigore ufficiale delle nuove norme europee che regolamentano l’utilizzo dei droni in tutto i paesi che fanno parte del consorzio EASA, ovvero tutta l’Europa più la Svizzera e il Regno Unito.

Delle nuove regole EASA si è parlato in lungo e in largo, vogliamo fare il punto della situazione attuale riepilogando quelli che sono i punti cardine perché, ancor oggi, sui social e nelle varie community online, tante informazioni non sembrano ancora del tutto chiare.

Mai più distinzione fra uso ludico e professionale

L’obiettivo dei legislatori nel nuovo regolamento è stato concentrarsi soprattutto sulla safety e sulla security e in quest’ottica ha poca rilevanza se si sta utilizzando un drone per divertimento o per lavoro. Tutti i droni, a parte i giocattoli e i dispositivi che rientrano nella classificazione di aeromodelli (non dotati di sistemi di volo automatico) sono APR (o UAS per EASA), quindi dei piccoli veri e propri aeroplani e sottostare ad un’insieme di regole specifiche appositamente studiate per loro, indipendentemente dall’uso che se ne fa, sia esso puro divertimento o lavoro professionale.
Questa differenza, punto cardine di tanti vecchi regolamenti ENAC che ancor oggi presenta dei punti di frizione (vedi ad esempio la distinzione tra tipologia di QRCode…) definitivamente dovrà essere superata dal 1° di gennaio, anche se, probabilmente, potrà rimanere una distinzione dal punto di vista assicurativo, a meno che le compagnie non fissino un costo assicurativo che copra hobby e lavoro con un unico esborso.
Con le nuove Open Category EASA sarà quindi possibile operare professionalmente anche con il solo Attestato Base conseguito online, rispettando i dettami e le limitazioni delle open category e non dovendosi dotare di QRCode “professionali” o altro, a meno di sorprese e “tasse” tutte Italiane (che sarebbero un po’ una forzatura rispetto alle regole europee). Questo serve a garantire anche la possibilità di operare professionalmente in paesi diversi dal proprio per qualsiasi operatore straniero, in possesso dei requisiti comunitari.

 

Nuova classificazione dei Droni

L’operatività si svincola da “cosa si deve fare” e ci si concentra più sull’offensività della macchina impiegata. Infatti, a patto di mantenere il volo a vista (VLOS) e di rispettare le limitazioni riportate nelle mappe aeree nazionali (per l’Italia D-Flight), sarà possibile svolgere la stragrande maggioranza delle operazioni con APR rimanendo all’interno delle semplici regole e categorie specificate nelle Open Category, già solo con il semplice attestato conseguito online, utilizzando droni di categorie ritenute a “bassa” offfensività.
Vediamo alcuni esempi:

Categoria C0 -> I droni di peso inferiore a 250gr (ad esempio Mavic Mini) rientreranno di diritto in questa categoria di droni inoffensivi e potranno svolgere tutte le operazioni anche in città e luoghi congestionati, sorvolando anche persone non informate a patto di mantenersi a distanza di sicurezza da assembramenti. Gli APR di questo perso rimarranno in questa categoria anche se sprovvisti di marchiatura CE-C0. Non sarà necessaria alcuna registrazione particolare del drone come “inoffensivo” (non esisteranno più i trecentini) e non sarà nemmeno necessario conseguire alcun attestato. Rimane l’obbligatorietà dell’assicurazione RC (per l’Italia).

Categoria C1 -> I droni provvisti di marchio CE-C1 fino a 900gr di peso, e i droni attuali sprovvisti di marchio C1 ma di peso fino a 500gr. (come ad esempio il Mavic Air 1 o il Parrot Anafi per effetto delle norme transitorie Limited Open Category fino a fine 2022) potranno volare in zone congestionate e vicino alle persone, evitando di sorvolarle volontariamente (se dovesse accadere sarà necessario limitare il tempo di sorvolo). Un grosso vantaggio rispetto all’attuale normativa ENAC che vieta di avvicinarsi a meno di 150mt dalle aree congestionate e a 50mt dalle persone. Per pilotare un drone C1 è necessario conseguire l’attestato A1 (online) registrare l’operatore su D-Flight e apporre il proprio identificativo sull’APR e stipulare un’assicurazione RC (non espressamente richiesta da EASA ma obbligatoria in Italia).

 

Altri Droni (A2 – A3) e Altre categorie (C2-C3-C4…)

EASA ha definito diverse altre categorie di APR ma al momento NON esistono in commercio macchine che abbiano caratteristiche e marchiatura che le faccia rientrare nelle suddette categorie. I droni di oggi che superano i 500gr e arrivano fino a 25Kg potranno rientrare nelle categorie A3 ed essere condotti, con il solo conseguimento dell’attestato online, lontano da aree congestionate e lontano dalle persone, come oggi, rispettivamente a 150mt e 50mt di distanza di sicurezza.
Per poter superare questo limite sarà necessario dotarsi di attestato Specific A2, ovvero l’evoluzione dell’attuale CRO, sostenendo un esame presso un centro di addestramento autorizzato. I possessori ad esempio di Mavic Air 2, Mavic Pro 2, Fimi X8, Hubsan Zino, e di tutti i droni più pesanti di 499gr, nel caso vogliano avvicinarsi alle persone, dovranno conseguire il suddetto attestato, oppure accontentarsi di volare in zone remote (non vi è nessuna nuova limitazione perché è esattamente lo stesso di come già stanno facendo in questo momento…).
I NUOVI APR che invece saranno provvisti di Marchio CE-C1 potranno rientrare nella categoria inferiore pur pesando fino a 900gr, un grosso vantaggio rispetto ai limiti attuali che verrà concesso grazie a livelli di sicurezza più elevati e migliori tecnologie richieste nella costruzione dei nuovi APR.

 

QRCode

Come già detto, il QRCode è una soluzione tutta italiana che ha riguardato la registrazione dei droni > 250gr su D-Flight, obbligatorio da Luglio 2020. La normativa europea è profondamente diversa da quanto previsto attualmente da ENAC e parla di registrazione dell’operatore e apposizione del proprio identificativo sul drone con un’etichetta riportante il numero di registrazione operatore. Tale informazione vale per tutti i paesi EASA, basta registrarsi nel proprio Paese e in maniera automatica i dati saranno resi disponibili per tutti gli enti statali appartenenti a EASA (ved. recente news sul sito EASA). Ci aspettiamo quindi che anche in Italia sia apportata presto qualche modifica a D-Flight in questo senso e che siano abbandonati i QRCode, soprattutto il QRCode professionale dal costo di 96€ che non troverebbe alcuna giustificazione alla sua esistenza nel regolamento europeo.

 

IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA (Transponder)

Tanti rumors si sono susseguiti in questi mesi anche attorno al famigerato dispositivo di cui nessuno conosce l’effettiva esistenza ma che fino a poco fa sembrava dover essere obbligatorio per tutti i droni > 250gr.
In verità, grazie anche ad un chiarimento interpretativo approfondito da Danilo Scarato di Quadricottero News, il “transponder” non è affatto obbligatorio per tutti, ma lo sarà solo per i nuovi droni provvisti di nuova marcatura CE, macchine che ancora NON esistono sul mercato, mentre per tutti i droni di oggi NON SARA’ NECESSARIO ALCUN DISPOSITIVO DI IDENTIFICAZIONE REMOTA, a meno che gli enti nazionali non ne impongano l’adozione per poter svolgere attività di volo in specifiche aree geografiche.

 

MAPPE D-FLIGHT

Recentemente abbiamo segnalato l’impegno di ENAC a mettere mano e cercare di chiarire la situazione talvolta grottesca che si trova sulle mappe italiane, disponibili sul sito D-Flight. Malgrado l’impegno c’è ancora molto da fare per sistemare le tante incongruenze e le tante situazioni poco chiare, a partire dai parchi per finire con tante zone interdette per la presenza di aeroporti o eliporti minori mal segnalati (o con orientamenti di pista completamente errati) o magari in completo disuso. Come già riportato in un precedente articolo, nel regolamento EASA è chiaramente scritto che la responsabilità di fornire informazioni chiare e inequivocabili sulle aree di volo spetta ad ENAC che lo deve fare intro fine 2021 attraverso D-Flight, l’impegno in tante dichiarazioni c’è stato, e la pubblicazione delle nuove bozze sulle modalità di richiesta istituzione di aree di volo riservate sembra andare in questo senso.

 

In questo mondo la “sorpresa” è sempre dietro l’angolo, questa volta sembra però che le informazioni siano chiare e molto poco interpretative, sicuramente le Open Category EASA permetteranno l’uso dei droni con più consapevolezza grazie a regole chiare, senza il timore di incorrere in cavilli particolari che tante volte costringono a sentirsi quasi dei pirati che non sanno se stanno rispettando appieno il regolamento!

Manca poco… incrociamo le dita affinché sia un punto da cui partire e decollare, veramente!

 

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