Nessun obbligo di transponder per i droni attuali con regolamento EASA

Un'attenta lettura del regolamento sottolineata da un video di Quadricottero News, mette in risalto la NON OBBLIGATORIETÀ dell'ID Elettronico per i droni di oggi che potranno volare SENZA TRANSPONDER anche dopo gennaio 2021.

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Il regolamento EASA è ormai alle porte, mancano ormai meno di 90 giorni dalla sua etrata in vigore ufficiale.

Proprio nelle pieghe del regolamento si possono annidare importanti novità che alle prime letture, ormai di diversi mesi fa, potevano essere sfuggite. Una di queste viene evidenziata in maniera molto dettagliata (com’è suo solito) dall’ottimo Danilo Scarato di Quadricottero News e riguarda il tanto famigerato ID Elettronico (al secolo “Transponder”) per i droni attualmente in circolazione.

Analizzando bene quel che è scritto nero su bianco nel regolamento EASA, emerge che i droni attuali (sprovvisti di marchiatura CE) e che potranno rientrare fino a gennaio 2023 nelle “Limited Open Category“, non hanno l’obbligo di rispettare quanto indicato nel regolamento dispositivo EASA 2019/945 e quindi: non hanno nemmeno l’obbligo di essere dotati del dispositivo di identificazione elettronica, che sarà obbligatorio solamente per i nuovi droni che verranno rilasciati sul mercato e che dovranno rientrare nelle classi CO, C1, C2… delle nuove Open Category EASA.

Questa è una notizia a dir poco sensazionale, che sposta molto più in là l’obbligatorietà di dotare i nostri droni di un dispositivo del quale, ad oggi, non esiste traccia ufficiale.

La tesi interpretativa del regolamento di Quadricottero News ottiene ulteriore fondamento dal fatto che l’ente Francese per l’aviazione civile riporta le stesse indicazioni su documenti ufficiali riguardanti le modalità di applicazione del transponder in Francia, in base a quanto richiesto da EASA e dall’ente francese stesso (il Transponder è obbligatorio in Francia per droni > 800gr.).

ENAC, da parte sua, pur decadendo come ente di riferimento per la regolamentazione, avrebbe modo di obbligare comunque l’utilizzo di ID Elettronico, mantenendo la titolarità delle modalità di accesso a determinate Aree di volo (anche dopo l’entrata in vigore di EASA), ma rimane una prospettiva al momento alquanto remota vista l’inesistenza di un qualsiasi dispositivo (e di precise specifiche tecniche a riguardo) candidato a svolgere il compito di inviare nell’etere i dati di volo e gli ID dell’APR e Operatore.

 

Ecco il video dove Danilo spiega esattamete come è corretto interpretare le norme scritte da tempo sul Regolamento EU.

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